Chi si iscrive all’Albo delle Imprese Artigiane.
Devono iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio di Verona, tutte le imprese che abbiano i requisiti stabiliti dalla legge e svolgano la propria attività artigiana nella provincia.
Nessuna impresa può adottare quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non è iscritta nell'Albo.
Sono obbligate ad iscriversi all’Albo Imprese Artigiane, in presenza dei requisiti di legge, le imprese che abbiano una delle seguenti forme giuridiche:
Impresa individuale
Società in nome collettivo, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo;
Società in accomandita semplice, purché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo. Per le S.a.s. è necessario che ogni socio accomandatario svolga la propria prevalente attività manuale nel processo produttivo.
Società a responsabilità limitata con unico socio;
Società a responsabilità limitata pluripersonale (iscrizione facoltativa). Nelle SRL pluripersonali, che non sono obbligate all’iscrizione all’Albo, è necessario che la maggioranza dei soci sia partecipante al lavoro e che possieda la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti della società. (Si ricorda che, qualora la S.rl. pluripersonale abbia richiesto l’iscrizione, potrà ottenere la cancellazione dall’AIA solo per il venir meno dei requisiti).
Società cooperativa con soci contitolari, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo.
I Consorzi e le Società consortili tra imprese artigiane, in forma cooperativa, che sono iscritti in un' apposita sezione separata.
In caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera anche manuale; in caso di due soci, deve lavorare personalmente e prevalentemente almeno uno dei due.
Chi non può iscriversi all’Albo delle Imprese Artigiane.
Società per azioni - (Spa)
Società in accomandita per azioni- (Sapa), anche se effettuano attività artigianale.
Non possono iscriversi all'Albo Imprese Artigiane le società che svolgono attività agricole e attività di prestazioni commerciali, quelle che svolgono attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e quelle che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che non si tratti di imprese con attività artigiana prevalente nelle quali queste attività siano solamente strumentali ed accessorie all'attività artigianale principale.
Quali sono le incompatibilità.
Per i soggetti iscritti all’Albo delle imprese artigiane sono previste le seguenti incompatibilità:
Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o a part-time superiore al 50%.Se l’imprenditore ha un rapporto di lavoro a part-time superiore al 50%, l’impresa si iscrive al Registro Imprese ma non è soggetta all’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.
L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana, pertanto sono casi di incompatibilità:
essere titolare di altra impresa individuale artigiana, o collaboratore, o socio prestatore d’opera in altre imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane,
ricoprire cariche quali socio accomandatario, amministratore unico di srl, presidente del consiglio di amministrazione di srl artigiane,
essere socio partecipante di più società iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane.
L’attività deve essere condotta ed organizzata dal titolare, che deve partecipare prevalentemente, anche manualmente, all’attività lavorativa e deve avere la piena responsabilità della direzione e della gestione dell’impresa.
Il titolare può avvalersi della collaborazione del coniuge, di parenti entro il 3° grado, di affini entro il 2° grado.
Se si avvale di personale dipendente, il personale deve sempre essere personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare.
Chi può essere iscritto come collaboratore familiare.
Le imprese artigiane, che si avvalgono della collaborazione di familiari, devono presentare domanda all'Albo delle Imprese Artigiane per l'inclusione o l'esclusione dei collaboratori familiari. I relativi dati sono trasmessi all’INPS per l’inclusione negli elenchi previdenziali.
Sono iscrivibili i collaboratori familiari dell’imprenditore individuale, del socio lavorante e del socio accomandatario; in tal caso rimangono collaboratori della persona e non della società.
Sono iscrivibili come familiari collaboratori:
il coniuge;
i parenti entro il 3° grado, di seguito indicati:
i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati; i figli naturali legalmente riconosciuti; i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge; i minori regolarmente affidati (parenti di 1 grado in linea retta ed equiparati)
i nipoti in linea diretta (figli dei figli, parenti di 2° grado);
i pronipoti in linea diretta (figli dei nipoti, parenti di 3° grado)
i fratelli e le sorelle; (parenti di 2° grado in linea collaterale)
gli ascendenti in linea diretta (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.);
gli zii (fratelli e sorelle dei genitori, parenti di 3° grado in linea collaterale)
i nipoti (figli di fratelli e sorelle, parenti di 3° grado in linea collaterale)
Sono iscrivibili come collaboratori familiari anche gli affini entro il 2° grado, di seguito indicati:
i genitori del coniuge (suoceri, affini di 1° grado);
il genero e la nuora (affini di 1° grado);
i cognati che siano fratelli e sorelle del coniuge dell’imprenditore o socio (affini di 2° grado)
i cognati ossia il coniuge del fratello o della sorella del titolare o socio (affini di 2° grado)
Non sono affini entro il 2° grado e quindi non sono iscrivibili come collaboratori, il coniuge del fratello o della sorella del coniuge dell’imprenditore o socio artigiano.
Assunzione di gestione dell’impresa artigiana (art.5 comma 4 della legge n. 443/1985)
In caso di invalidità, di morte e di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo anche in carenza di uno dei requisiti previsti dalla legge, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido deceduto, interdetto o inabilitato.