RENTRI: escluso l'obbligo di iscrizione per determinate categorie di soggetti

La Legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), in particolare ha ridefinito e ristretto la platea dei soggetti obbligati all'iscrizione.

A seguito dell'aggiornamento normativo, sono stati individuati nuovi casi di esclusione dall'obbligo di iscrizione al RENTRI per:
1) i Consorzi o i sistemi collettivi di gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi (Consorzi del riciclo);
2) Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
3) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 del DLG n.152/2006 (ovvero le imprese iscritte alla categoria 2-bis dell’Albo gestori ambientali per il trasporto “in conto proprio”);
4) Le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti;
5) Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
6) I soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei seguenti codici Ateco:
- 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere)
- 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza)
- 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure)
- 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing)
che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
7) I produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente impresa, a prescindere dal numero dei dipendenti.

Pertanto i Consorzi o i sistemi collettivi di gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi (Consorzi del riciclo) che erano precedentemente individuati tra i soggetti obbligati del primo scaglione non sono più tenuti all'iscrizione. Vengono ora esentate anche le numerose imprese attive in taluni servizi alla persona ed i produttori iniziali non rientranti in organizzazione di ente o impresa, tra cui rientrano a titolo puramente indicativo e non esaustivo, i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa).

Ricordiamo che il 13 febbraio 2026 è il termine per l'iscrizione dei soggetti obbligati del terzo scaglione (enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10, fatte salve le esclusioni sopra indicate).