DIRITTO ANNUALE

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CHE COS’E’ IL DIRITTO ANNUALE

Il diritto annuale, regolamentato dal D.M. 359/2001, è il TRIBUTO che deve essere versato, ogni anno, da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e dai soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).

L’obbligo di versamento sorge con la suddetta iscrizione/annotazione:

- in sede di prima iscrizione, 

- nonché il primo gennaio di ogni successiva annualità, fino alla cancellazione (vedasi anche la sezione SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO).

Gli importi del diritto annuale sono definiti da uno specifico decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; la misura può essere fissa o variabile (proporzionale al fatturato dell’esercizio precedente, sulla base di scaglioni predefiniti).

Pagano in misura fissa:  

tutti gli imprenditori individuali (con importi distinti fra sezione speciale e sezione ordinaria), 

i soggetti iscritti solo al R.E.A. (tra cui: associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc. che svolgono attività economica),

- unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero.

Pagano in misura fissa, in via transitoria, anche le società semplici agricole e non agricole, e le società di cui al c. 2 art. 16 D.Lgs. 96/2001 (società tra avvocati).

Tutte le altre tipologie di impresa pagano in base al fatturato.

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO

Sono tenute al versamento del diritto annuale:

1) le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese al primo gennaio di ogni anno, nonchè le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno (prime iscrizioni). Il diritto è dovuto sia per la sede dell’impresa, che per ciascuna unità locale e va pagato alla Camera di commercio territorialmente competente, ovvero: 

alla Camera presso cui l’impresa ha la sede (importo unico comprensivo anche delle eventuali sedi secondarie o unità locali nello stesso territorio), alla Camera, diversa da quella della sede,  presso cui l’impresa ha unità locali o sedi secondarie ulteriori o eventuali (per ogni provincia),

2) i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese (ONLY R.E.A.), per le loro sedi legali;

3) le imprese con sede legale all'estero, per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di appartenenza.

 

CASI PARTICOLARI

Il diritto annuale è dovuto per anno solare, per cui l'impresa (o soggetto R.E.A.) che si è iscritta o cancellata nel corso dell'anno, è comunque tenuta a pagare il diritto annuale per l’intero importo, senza possibilità di frazionamento dello stesso.

Sono tenute al versamento del diritto annuale anche le imprese inattive o che denunciano la cessazione retroattiva dell’attività, fino all’anno di cancellazione. 

SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO
  1. Le imprese individuali cessano di dover corrispondere il diritto annuale a far data dall'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dell'attività, a condizione che la relativa domanda di cancellazione al registro delle imprese sia stata presentata entro la data del 30/01 successivo (art. 4 D.M. n. 359/01);
  2. Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di dover corrispondere il diritto annuale a far data dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata entro il 30/01 successivo all'approvazione del bilancio (art. 4 D.M. n. 359/01);
  3. Le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 c.c., art. 2545-septiesdecies dall'1.1.2004) entro il 31/12 dell'anno precedente;
  4. Le imprese fallite / in liquidazione giudiziaria ed in liquidazione coatta amministrativa, a decorrere dall'anno solare successivo alla dichiarazione dello stato di fallimento o di liquidazione coatta e le imprese in amministrazione straordinaria, per le quali non vi sia stato alcun provvedimento autorizzatorio, all'esercizio di attività di impresa, (circolare M.A.P. n. 546959/04). Le imprese soggette  ad altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;
  5. La start up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione (art. 26, co. 8 D.L. 18/10/12 n. 179.  ATTENZIONE!  Le PMI innovative NON sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;
  6. Casi di Fusione - conferimento ed apertura di nuove unità locali. Nel caso di fusione di società, le unità locali delle società fuse confluite nella nuova società o nella incorporante, devono essere registrate. Detta registrazione non rappresenta tuttavia una nuova iscrizione e pertanto la stessa non sarà soggetta al versamento del diritto annuale nel momento della registrazione (Circolare M.A.P. n. 509921/02)

 

Per le unità locali all'estero, di imprese con sede in Italia, non si deve pagare il diritto annuale; così come le associazioni, fondazioni ed in generale i soggetti iscritti solo al R.E.A., non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.

SCADENZE DI PAGAMENTO

IN SEDE SI PRIMA ISCRIZIONE

Le imprese che si iscrivono od annotano al Registro delle Imprese, compresi i soggetti iscritti solo al R.E.A. (dal 2011), devono corrispondere il diritto annuale:

- contestualmente alla presentazione della pratica al Registro delle Imprese, oppure nel successivo termine di 30 giorni.

ANNUALITA’ SUCCESSIVE (presupposto è l’iscrizione al primo gennaio di ogni anno)

Il diritto annuale deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

E' possibile versare il diritto annuale anche nei successivi 30 giorni, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

SCADENZE DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2025

Casi particolari

MODALITA’ DI PAGAMENTO

IN SEDE DI PRIMA ISCRIZIONE

Le imprese che si iscrivono od annotano al Registro delle Imprese, compresi i soggetti che si iscrivono solo al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), devono corrispondere il diritto annuale con una delle seguenti opzioni:

  1. con Telemaco Pay, contestualmente alla presentazione della pratica presso il Registro delle Imprese (in questo caso cliccare su DIRITTO ANNUALE IN ISCRIZIONE -  ADDEBITO CONTESTUALE ALLA PRATICA - accetto l'importo calcolato automaticamente pari a......);
  2. con modello di delega F24, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.      

 

ANNUALITA’ SUCCESSIVE

Il pagamento può essere effettuato:

  1. con modello di delega F24 (tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il Mod. F24 online);
  2. online con la piattaforma pagoPA, collegandosi al sito http://dirittoannuale.camcom.it (si calcola e si paga online)
  3. con la nuova app Impresa Italia scaricabile sui dispositivi mobili dagli store apple, android, huawei o collegandosi al sito di Impresa Italia https://impresa.italia.it/cadi/app/login (al momento il pagamento da app è disponibile solo per chi versa in misura fissa).

COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MOD. F24

VERSAMENTI ERRATI

Il diritto annuale pagato in misura superiore al dovuto o non dovuto, può essere recuperato mediante compensazione o chiedendo il rimborso.

COMPENSAZIONE

La compensazione permette di recuperare il credito entro il termine decennale di prescrizione del diritto annuale (art. 2946 del C.C.), utilizzando la solita sezione "IMU e altri tributi locali" (vanno inseriti gli stessi codici utilizzati per il versamento e indicato l'importo da compensare nell'apposita colonna "Importi a credito"), in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi, dovuti anche nei confronti di altri Enti.

I suddetti crediti, quindi, possono essere utilizzati in compensazione per il pagamento:

del diritto annuale da versare alla stessa Camera di Commercio; di qualsiasi altro tributo.

 

Si fa  presente che la Camera di Commercio ha facoltà di sospendere il pagamento di qualunque credito vantato dal contribuente nei confronti del medesimo ente se è stato notificato un atto di contestazione od irrogazione di sanzione anche se non definitivo, sino al momento in cui non intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto di contestazione od irrogazione.

ATTENZIONE !!! Quando NON è possibile compensare !!!

RIMBORSO

La richiesta di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 24 mesi dal versamento alla competente Camera di Commercio (art. 10 del D.M. n. 359/01), allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto. 

La richiesta va presentata via pec / email al competente ufficio o direttamente presso lo stesso, compilando il modulo di rimborso pubblicato nell'apposita sezione.

IMPORTI

Per il diritto annuale 2025 il Mimit ha confermato, con circolare Ministeriale n. 0127214 del 18/12/2024gli importi stabiliti per l'anno 2014 (determinati ai sensi del co. 1 art. 28 del D.L. 24/06/2014 n. 90, e del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2015), con la riduzione del 50% a decorrere dall'anno 2017.

Agli importi di cui sopra, deve essere aggiunta la maggiorazione prevista dalla L. 580/1993 (art. 18 comma 10), che è stata autorizzata, in favore della Camera di commercio di Verona, nella misura del 20% (allegato A), con D.M. 23/02/2023 per il triennio 2023/2025.

Di seguito gli importi e/o le indicazioni per determinarli, in base alla sezione di iscrizione:

SEZIONE SPECIALE

SEZIONE ORDINARIA

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.lgs. 472/97) e circolare M.A.P. n. 3587/C del 20/06/2005, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse, mediante il pagamento dell'importo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore), nonchè di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

Termini, scadenze ed applicazione

Il ravvedimento operoso può essere effettuato:

A) entro 30 giorni dalla data di  violazione (RAVVEDIMENTO BREVE) per le imprese/UL di nuova iscrizione versando:

l'importo del diritto annuo dovuto, la sanzione pari al 3,75% del tributo dovuto e non versato o versato in misura inferiore (ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%), interessi moratori calcolati al tasso legale,

B) entro un anno dalla data di violazione (RAVVEDIMENTO LUNGO) versando:

l'importo del diritto annuo dovuto, la sanzione pari al 6% del tributo dovuto e non versato o versato in misura inferiore  (ossia 1/5 della sanzione minima pari al 30%), interessi moratori  calcolati al tasso legale.

ATTENZIONE: per le imprese già iscritte il ravvedimento breve è alternativo alla maggiorazione dello 0,40%; si consiglia, pertanto, in questo specifico caso, di usufruire di questa seconda modalità.  

Per data di violazione si intende il termine di scadenza originaria dell'obbligo di versamento, oppure la data entro cui il contribuente può effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% (mora); in quest'ultimo caso “se” e “solo se” nel periodo fra la scadenza originaria e quella per il pagamento con mora, il contribuente ha effettuato un versamento parziale (circ. AE n. 27 del 02/08/2013 recepita con circ. MiSE del 22/10/2013).

Calcolo e misura degli interessi

Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo dovuto e non versato, al tasso legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito (circ. n. 3568/C del 24/11/03). A decorrere dal 01.01.2025 il tasso legale è pari al 2% annuo (misure del tasso legale degli anni precedenti).

Come effettuare il versamento a titolo di ravvedimento operoso

Il pagamento va effettuato compilando il modello F24 nella sezione IMU ed altri Tributi locali, utilizzando i codici tributo seguenti:

  • codice tributo: 3850 per il diritto omesso
  • codice tributo: 3851 per gli interessi
  • codice tributo: 3852 per la sanzione
  • anno di riferimento : l'anno della violazione.

Attenzione!

Si prega di prestare particolare attenzione nel seguire le regole in materia di arrotondamento degli importi dettate dalla circolare n. 19230 del 3/03/2009. In particolare, si rammenta che il versamento dei codici tributo 3851 e 3852 deve essere fatta al centesimo, anche per importi inferiori ad euro 1,00.

COSA NON FARE: in caso di tardata  presentazione del mod. F24 a zero, il pagamento della sanzione con cod. tributo 8911 "sanzioni pecuniarie, all'IRAP e all'IVA", non sana la violazione relativa al diritto annuale che deve essere versata con i codici tributi di cui sopra.

FOGLIO DI CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2024

CARTELLE ESATTORIALI

Con decreto interministeriale n. 54/2005, pubblicato in G.U. n. 90 del 19/04/2005, è stato adottato il regolamento sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale, in attuazione del disposto dell'art. 18 co. 3 della legge n. 580/93.

Sono sanzionabili, anche mediante emissione di cartella esattoriale, le imprese in violazione con l’obbligo di versamento del diritto annuale, ovvero:

 

  • Che hanno omesso  il versamento del tributo in tutto o in parte,
  • Che hanno versato il tributo in ritardo.

 

La sanzione è del 30% sul residuo non versato e sugli importi già pagati ma in ritardo.

Per il diritto annuale di prima iscrizione (nuove imprese e unità locali), in cui non esiste la possibilità del versamento con 0,40%, la sanzione è del 10% per i primi trenta giorni di ritardo rispetto alla data scadenza e del 30% in tutti gli altri casi.

Il pagamento della cartella deve essere eseguito secondo le modalità indicate da AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE, presso cui è necessario rivolgersi per avere informazioni sulle procedure di recupero e su richieste di possibili rateizzazione e/o l’esistenza di agevolazioni.

RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA (cartella esattoriale)

In caso di notifica di cartella esattoriale, il contribuente può presentare apposita istanza di riesame del ruolo all'ufficio del diritto annuale, con la quale chiedere il discarico/sgravio della cartella esattoriale emessa, per insussistenza del debito tributario (errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; doppia imposizione; mancata imputazione di pagamenti regolarmente eseguiti; errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile):

  • l'istanza, debitamente motivata e documentata, può essere trasmessa anche via mail (dirittoannuale@vr.camcom.itcciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it), o presentata direttamente all'ufficio (modulistica nell’apposita sezione).
  • la presentazione dell'istanza non sospende né interrompe i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso in Commissione Tributaria.

RICORSO TRIBUTARIO

Avverso la cartella esattoriale è esperibile ricorso alla Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado, ove ha sede la CCIAA che ha provveduto all'irrogazione della sanzione, nel perentorio termine di 60 giorni dalla ricevuta notifica (art. 9 D.M. n. 54/2005 - art. 18 Dlgs. n. 472/97).

 

BLOCCO CERTIFICATI

In caso di mancato, insufficiente o tardato versamento del diritto annuale, l’emissione del certificato di iscrizione al Registro Imprese è bloccato.

Per rimuovere il blocco l'impresa deve:

  1. regolarizzare la sua posizione,
  2. portare o inviare all’Ufficio Diritto Annuale, copia della quietanza di versamento da cui sia possibile verificare gli importi pagati, con il dettaglio per codice tributo.

Modalità per regolarizzare la posizione:

  • con il ravvedimento operoso, se ancora nei termini (entro un anno dalla scadenza ordinaria);
  • versando gli importi indicati dall’ufficio, se il termine del ravvedimento operoso è decorso. L'Ufficio Diritto Annuale deve essere contattato per ricevere la quantificazione del dovuto e le relative modalità di pagamento (per le annualità NON iscritte a ruolo esattoriale);
  • versando gli importi quantificati da agenzia delle entrate – riscossione, da contattare per conoscere i necessari aggiornamenti e modalità (per le annualità ISCRITTE a ruolo esattoriale).

 

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

COMUNICAZIONI CHE POSSONO INDURRE IN ERRORE LE IMPRESE

Si porta l'attenzione su iniziative commerciali private - NON COLLEGATE in alcun modo alla Camera di Commercio - che chiedono il versamento di denaro per l'inclusione del nominativo dell'impresa in cataloghi o su siti internet, o comunque per l'acquisto/uso di sofware o altro, tramite l'invio di bollettini postali.Si ricorda che il diritto annuale, tributo che le imprese iscritte al Registro delle Imprese pagano annualmente, viene versato esclusivamente tramite modello F24 e non tramite bollettino postale o bonifico bancario ed il termine di pagamento coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Qui di seguito un elenco di bollettini che possono indurre in errore:
Bollettino postale ELENCO SERVIZIBollettino postale DAXITBollettino postale SERVIMPRESA SRLLettera MiSE - KUADRA SRL; Bollettino postale CASELLARIO UNICO TELEMATICO IMPRESEREGISTRO TELEMATICO IMPRESEBollettino postale BIT SELLER SRL GESTIPLUSBollettino postale IMPRENDO ITALIABollettino REPERTORIO DIGITALE IMPRESEBollettino postale CASELLARIO IMPRESEBollettino postale M.B. SRLBollettino postale RETEIMPRESA SRL 1Bollettino postale REGISTRO AZIENDE COMMERCIALI ITALIA; Bollettino postale PUBBLISERVIZI.

L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato il Vademecum "Io non ci casco!”, uno strumento divulgativo utile a favore delle imprese, affinchè esse siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni con indebite richieste di pagamento.

Il vademecum è disponibile sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

VADEMECUM "Io non ci casco!"

STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1000 EURO

Per determinati enti pubblici, fra cui le Camere di commercio, con legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) è stato introdotto, per i carichi di ruolo di importo residuo fino a 1.000,00 euro (affidati all'agente della riscossione nel lasso di tempo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2015), l'annullamento automatico "parziale", alla data del 31/03/2023, degli importi dovuti a titolo di sanzione e/o interessi (restando da versare le somme dovute per quota capitale, rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica).

Con particolare riferimento al diritto annuale, l'annullamento "parziale" di cui sopra riguarda le somme dovute a titolo:

- interessi per ritardata iscrizione a ruolo,

- sanzioni e interessi di mora (art. 30, comma 1, del dpr 602/1973).

CCIAA di Verona, con determinazione n. 3 del 26/01/2023, ha deciso di non applicare, esercitando una facoltà prevista per legge, l'annullamento automatico "parziale" sopra citato.

CONTATTI

L'Ufficio Diritto Annuale può essere contattato telefonicamente dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.45 alle ore 12.15) ed il lunedì e giovedì pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 16.30).

Riceve su appuntamento: prenotazioni on line al link https://www.vr.camcom.it/it/content/servizi-online/appuntamenti

Telefono 045/8085720-721-707 Fax: 045/8085789

E-mail: dirittoannuale@vr.camcom.it  - PEC: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

 

 

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Contenuto aggiornato al: 23 Luglio 2025