QUANDO e COME SI PAGA
Le imprese che si iscrivono od annotano al Registro delle Imprese, compresi i soggetti iscritti solo al R.E.A. (dal 2011), devono corrispondere il diritto annuale scegliendo tra le due seguenti opzioni:
1) pagamento contestuale alla presentazione della pratica al Registro delle Imprese con Telemaco Pay (in questo caso cliccare su DIRITTO ANNUALE IN ISCRIZIONE - ADDEBITO CONTESTUALE ALLA PRATICA - accetto l'importo calcolato automaticamente pari a......);
oppure
2) nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione effettuando il versamento mediante modello di delega F24 nel seguente modo

PER GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE 2024 - PRIMA ISCRIZIONE, verificare la pagina "DIRITTO ANNUALE 2024"
Il diritto annuale deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte.
E' possibile versare il diritto annuale anche nei 30 giorni successivi maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Il pagamento può essere effettuato mediante modello di delega F24, online con pagoPA collegandosi al sito http://dirittoannuale.camcom.it (si calcola e si paga online), oppure con la nuova app Impresa Italia scaricabile sui dispositivi mobili dagli store apple, android, huawei (al momento il pagamento è diretto diretto da app è disponibile solo per chi versa in misura fissa).
Per l'anno in corso verificare la pagina "DIRITTO ANNUALE 2025"
Casi particolari
- trasferimento sede da altra provincia o in altra provincia: il versamento dovrà essere effettuato alla Camera in cui l'impresa risulta iscritta all' 1/1 dell'anno di trasferimento.
- società con proroga di bilancio e/o esercizi non coincidenti con l'anno solare: nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31/12 , il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte quindi:
- per le società che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettutato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per le società che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso indicato nel punto precedente, se il bilancio non è approvato nei termini, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza dello stesso.
- società con esercizi prolungati: nel caso di società che, al momento della costituzione, decidono di adottare un esercizio di durata superiore a 12 mesi, dovrà essere versato il diritto dovuto al momento della iscrizione (che corrisponde al versamento per la prima classe di fatturato) e, l'anno successivo, quando il primo esercizio non è ancora terminato, sarà effettuato nuovamente il versamento per la prima classe di fatturato alla scadenza ordinaria, in quanto non vi è ancora una base imponibile su cui determinare l'importo, salvo conguaglio in sede di versamento per l'anno successivo.
es: costituzione a settembre del 2003 e scadenza esercizio dicembre 2004 (versamento dell'importo corrispondente alla 1° fascia di fatturato); nel 2004 (l'esercizio non è ancora scaduto) effettuerà il versamento sempre in base alla prima fascia di fatturato perchè ancora non c'è alcuna base imponibile salvo poi il conguaglio in sede di versamento del diritto annuale 2005 (circ. MiSE n.555358/2003)
DIRITTO ANNUALE 2025
Per il diritto annuale 2025 il Mimit ha confermato, con circolare Ministeriale n. 0127214 del 18/12/2024, gli importi stabiliti per l'anno 2014 (determinati ai sensi del co. 1 art. 28 del D.L. 24/06/2014 n. 90, e del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2015), con la riduzione del 50% a decorrere dall'anno 2017.
Agli importi come sopra determinati, deve essere aggiunta la maggiorazione prevista dalla L. 580/1993 (art. 18 comma 10), che è stata autorizzata, in favore della Camera di commercio di Verona, nella misura del 20% (allegato A), con D.M. 23/02/2023 per il triennio 2023/2025.
IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2025
PRIME ISCRIZIONI (importi già ridotti del 50% e maggiorati del 20%)
SEZIONE SPECIALE |
Sede |
Unità locale |
Imprese individuali (piccoli imprenditori) |
€ 53,00*
|
€ 11,00*
|
Società semplice che si iscrive nella sez. speciale imprese agricole |
€ 60,00 |
€ 12,00 |
Società semplice che NON si iscrive nella sez. speciale imprese agricole |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Società tra avvocati (D.Lgs. n. 96/2001) |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Unità Locale di imprese con sede all'estero |
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€ 66,00 |
Solo REA |
€ 18,00 |
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* ATTENZIONE! Nel caso di più importi per la stessa iscrizione, l'arrotondamento andrà effettuato sul totale dell'importo (ad esempio prima iscrizione sede euro 52,80 + UL euro 10,56 = euro 63,36 che arrotondato diventa euro 63,00).
SEZIONE ORDINARIA |
Sede |
Unità locale |
Società di persone |
€ 120,00
|
€ 24,00
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Società di capitali |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Società cooperative |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Consorzi |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono nella sezione ordinaria |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Imprese individuali iscritti nella sezione ordinaria |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
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IMPRESE GIA' ISCRITTE
- IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (importi già ridotti del 50% e maggiorati del 20%)
Imprese individuali (piccolli imprenditori) € 53,00* € 11,00*
* Nel caso di più importi per la stessa iscrizione, l'arrotondamento andrà effettuato sul totale dell'importo (ad esempio iscrizione sede euro 52,80 + UL euro 10,56 = euro 63,36 che arrotondato diventa euro 63,00).
Società semplici che si iscrivono alla sez speciale agricole € 60,00 € 12,00
Società semplici che non si iscrivono alla sez imprese agricole € 120,00 € 24,00
Società tra avvocati D.Lgs n. 96/2001 € 120,00 € 24,00
Unità locali di imprese con sede all'estero € 66,00
Solo REA € 18,00
- IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:
- IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZ. ORDINARIA del Registro delle Imprese: versano un diritto annuale pari ad € 120,00 per la sede legae e un diritto pari ad € 24,00 per ciascuna unità locale;
- TUTTE LE ALTRE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZ. ORDINARIA del Registro delle Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente ricavato dai quadri del modello IRAP 2025.
Il diritto annuale, in questo secondo caso, si ottiene applicando, al fatturato complessivo realizzato nel 2024, la misura e le aliquote riportate nella sottostante tabella, sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa. La riduzione del 50% e la maggiorazione del 20% va applicata alla fine del calcolo. Sull'importo finale così ottenuto deve essere effettuato l'arrotondamento tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Nota MiSE n. 19230 del 03/03/2009 che determina le modalità di calcolo e il metodo di arrotondamento (criteri stabiliti dalla circolare: il criterio si basa su un unico arrotondamento finale mentre, nei calcoli intermedi per la sede e le eventuali unità locali, dovranno essere mantenuti cinque decimali. L'importo finale da versare va comune espresso in unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi o per difetto, se inferiore a detto limite).
ECCEZIONE! se il versamento del diritto viene eseguito nei 30 gg successivi alla scadenza, l'importo deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con l'arrotondamento matematico in base al 3° decimale.
fatturato (mod. IRAP 2025) aliquote
da euro a euro
0,00 fino a 100.000,00 euro 200,00 (misura fissa)*
oltre 100.000,00 fino a 250.000,00 0,015% del fatturato
oltre 250.000,00 fino a 500.000,00 0,013% del fatturato
oltre 500.000,00 fino a 1.000.000,00 0,010% del fatturato
oltre 1.000.000,00 fino a 10.000.000,00 0,009% del fatturato
oltre 10.000.000,00 fino a 35.000.000,00 0,005% del fatturato
oltre 35.000.000,00 fino a 50.000.000,00 0,003% del fatturato
oltre 50.000.000,00 0,001% del fatturato (fino ad un massimo di € 40.000,00)**
(* Le imprese che si trovano nel primo scaglione di fatturato,versano un importo minimo che, ridotto del 50% e maggiorato del 20%, è pari ad € 120,00)
** Dal secondo scaglione in poi, le imprese pagano in base al fatturato con l'applicazione delle aliquote sopra riportate fino ad un massimo che, ridotto del 50% e maggiorato del 20%, è pari ad € 24.000,00)
UNITA' LOCALI
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali, devono versare, per ogni unità locale e alla Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, in base agli importi sanciti dal MiSe, fino ad un massimo di euro 120,00 per ciascuna unità locale.
INFORMATIVA 2024 PER LE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA
INFORMATIVA 2024 PER IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE
FOGLIO DI CALCOLO DEL DIRITTO ANNUALE 2024
IMPORTO DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI
importi diritto annuale 2023 (foglio di calcolo del diritto annuale 2023)
importi diritto annuale 2022 (foglio di calcolo del diritto annuale 2022)
importi diritto annuale 2021 (foglio di calcolo del diritto annuale 2021)
importi diritto annuale 2020 (foglio di calcolo del diritto annuale 2020)
Importi diritto annuale 2019 (foglio di calcolo del diritto annuale 2019)
Importi diritto annuale 2018 (foglio di calcolo del diritto annuale 2018)
Importi diritto annuale 2017 (foglio di calcolo del diritto annuale 2017)
Importi diritto annuale 2016 (foglio di calcolo del diritto annuale 2016)
Importi diritto annuale 2015 (foglio di calcolo del diritto annuale 2015)
Importi diritto annuale 2014
Importi diritto annuale 2013
Importi diritto annuale 2012
Importi diritto annuale 2011
RAVVEDIMENTO OPEROSO
L'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.lgs. 472/97) e circolare M.A.P. n. 3587/C del 20/06/2005, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse, mediante il pagamento dell'importo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore) nonchè di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
FOGLIO DI CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2024
Termini, scadenze ed applicazione
Il ravvedimento operoso può essere effettuato:
a) entro 30 giorni dalla data di violazione (RAVVEDIMENTO BREVE) per le imprese/UL di nuova iscrizione (ATTENZIONE! per le imprese già iscritte il ravvedimento breve è alternativo alla maggiorazione dello 0,40%; si consiglia pertanto, in questo specifico caso, di usufruire di questa seconda modalità) versando:
-
l'importo del diritto annuo dovuto
-
la sanzione pari al 3,75% del tributo dovuto e non versato o versato in misura inferiore (ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%)
-
interessi moratori calcolati al tasso legale
b) entro un anno dalla data di violazione (RAVVEDIMENTO LUNGO) versando:
-
l'importo del diritto annuo dovuto
-
la sanzione pari al 6% del tributo dovuto e non versato o versato in misura inferiore (ossia 1/5 della sanzione minima pari al 30%)
-
interessi moratori calcolati al tasso legal
Per data di violazione si intende il termine di scadenza originaria dell'obbligo oppure la data entro cui il contribuente può effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% (mora); in quest'ultimo caso se e solo se nel periodo fra la scadenza originaria e quella per il pagamento con mora, il contribuente ha effettuato un versamento parziale (circ. AE n. 27 del 02/08/2013 recepita con circ. MiSE del 22/10/2013).
Si rammenta che :
Le imprese iscritte nel corso dell'anno sono tenute a versare il diritto annuale entro 30 gg. dal momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro imprese.
Le imprese già iscritte al 01/01 dell'anno di riferimento versano il diritto annuale entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 D.M. n. 359/01).
Il termine da cui far partire il ravvedimento è il termine di scadenza del pagamento o il diverso termine che, a seguito di interventi normativi puntali come ad esempio il differimento per studi di settore, o generali, viene stabilito per legge.
Calcolo e misura degli interessi
Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo dovuto e non versato, al tasso legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito (circ. n. 3568/C del 24/11/03).
- A decorrere dal 01.01.2010 il tasso legale era pari al 1% annuo.
- A decorrere dal 01.01.2011 il tasso legale era pari a 1,5% annuo.
- A decorrere dal 01.01.2012 il tasso legale era pari al 2,5% annuo.
- A decorrere dal 01.01.2014 il tasso legale era pari al 1% annuo.
- A decorrere dal 01.01.2015 il tasso legale è pari allo 0,5% annuo.
- A decorrere dal 01.01.2016 il tasso legale è pari allo 0,2% annuo.
- A decorrere dal 01.01.2017 il tasso legale è pari allo 0,1% annuo.
- A decorrere dal 01.01.2018 il tasso legale è pari allo 0,3% annuo.
- A decorrere dal 01.01.2019 il tasso legale è pari allo 0,8% annuo.
- A decorrere dal 01.01.2020 il tasso legale è pari allo 0,05% annuo.
- A decorrere dal 01.01.2021 il tasso legale è pari allo 0,01% annuo.
- A decorrere dal 01.01.2022 il tasso legale è pari allo 1,25% annuo.
- A decorrere dal 01.01.2023 il tasso legale è pari allo 5% annuo.
- A decorrere dal 01.01.2024 il tasso legale è pari allo 2,5% annuo.
- A decorrere dal 01.01.2025 il tasso legale è pari al 2% annuo.
L'importo degli interessi si determina come di seguito indicato :
interessi moratori = (ammontare diritto dovuto * tasso legale annuo * n. di giorni/100)/365.
I=(C*r*T/100)/365
Esempio di calcolo dell'interesse moratorio.
Ipotizzando :
C=200,00 (dove C è il diritto annuale dovuto)
- r=5 % (dove r è il tasso d'interesse annuo ipotetico applicato)
- T=71 gg (dove t sono il numero di giorni decorrenti dalla data di scadenza alla data di pagamento)
I=(200,00*5*71/100)/365 = 1,95
L'interesse è uguale a 1,95
Come effettuare il versamento
Il pagamento va effettuato compilando il modello F24 nella sezione IMU ed altri Tributi locali, indicando:
- codice ente: VR
- codice tributo: 3850 per il diritto omesso
3851 per gli interessi
3852 per la sanzione
- anno di riferimento : l'anno della violazione.
Attenzione!
-
-
in particolare si rammenta che il versamento dei codici tributo 3851 e 3852 deve essere fatta al centesimo, anche per importi inferiori ad euro 1,00.
-
si ricorda, inoltre, che gli importi versati con i codici 3851 e 3852 non sono compensabili.
-
cosa non si può fare: in caso di tardata presentazione del mod. F24 a zero, il pagamento della sanzione con cod. tributo 8911 "sanzioni pecuniarie, all'IRAP e all'IVA", non sana la violazione relativa al diritto annuale che deve essere versata con i codici tributi di cui sopra.
SANZIONI DIRITTO ANNUALE
Con decreto interministeriale n. 54/2005, pubblicato in G.U. n. 90 del 19/04/2005, è stato adottato il regolamento sulle sanzioni amministrative, in materia di diritti annuali da versare, alle Camere di Commercio, da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, in attuazione del disposto dell'art. 18 co. 3 della legge n. 580/93.
Il regolamento prevede l'applicazione di una sanzione dal 10% al 100%, del diritto dovuto, nei casi di tardivo pagamento e dal 30% al 100% per i casi di omissione dei diritti annuali dovuti secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (D.M. n. 54/2005, art. 4).
Il regolamento ministeriale è stato, inoltre, recepito ed integrato dalla Camera di Commercio di Verona, da un proprio regolamento consiliare (delibera Consiglio n. 36/05).
Cartelle esattoriali e ruoli
Il pagamento dei ruoli deve essere eseguito secondo le modalità indicate nella cartella esattoriale, ovvero :
-
direttamente presso uno degli sportelli del concessionario della riscossione tributi
-
oppure alla posta o in banca,
-
utilizzando i moduli in allegato alla cartella esattoriale ricevuta.
Per maggiori informazioni è consigliabile consultare anche il nuovo sito di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.
Richiesta di riesame in autotutela del ruolo (cartella esattoriale)
In caso di notifica di cartella esattoriale, il contribuente può presentare apposita istanza di riesame del ruolo all'ufficio del diritto annuale con la quale può chiedere il discarico/sgravio della cartella esattoriale emessa, per insussistenza del debito tributario (errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; doppia imposizione; mancata imputazione di pagamenti regolarmente eseguiti; errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile).
Quando e come presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale
In alternativa alla richiesta di riesame è esperibile ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ove ha sede la CCIAA che ha provveduto all'irrogazione della sanzione, nel perentorio termine di 60 giorni dalla ricevuta notifica (art. 9 D.M. n. 54/2005 - art. 18 Dlgs. n. 472/97).
ATTENZIONE! Ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/92, modificato dal D. Lgs. n. 156/2015, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso in Commissione Tributaria produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo. Si applica la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale (dal 01/08 al 31/08).
Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura di reclamo/mediazione.
Il ricorso deve essere proposto mediante notifica ai sensi dell'art. 16 del Dlgs. n. 546/92 "Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile....".
La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 20 D.Lgs. n. 546/92) all'Ente che ha provveduto all'iscrizione a ruolo, ovvero all' ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia;
Una volta trasmesso il ricorso alla controparte e trascorsi i 90 giorni previsti per la procedura di reclamo/mediazione, lo stesso deve essere depositato, nei 30 giorni successivi, presso la commissione tributaria competente per territorio ai fini della costituzione in giudizio (art. 23 dlgs. 546/92).
Il contribuente può ricorrere in giudizio senza la necessaria assistenza di un legale quando il valore della controversia non ecceda i 3.000 euro. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art.12 D.Lgs. n. 546/92).
Si fa inoltre presente che la CCIAA ha facoltà di sospendere il pagamento di qualunque credito vantato dal contribuente, nei confronti del medesimo ente, se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione anche se non definitivo (art. 11 D.M. N. 54/2005 - regolamento sulle sanzioni del diritto annuale, ibidem art. 23 del D.Lgs. n. 472/97) sino al momento in cui non intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto di contestazione o irrogazione.
RIMBORSI E COMPENSAZIONI
Rimborsi
Ai sensi del D.M. n. 359/01, art. 10, coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dal versamento, alla competente Camera di Commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto. La richiesta va presentata, via mail, fax, per posta o direttamente all'ufficio, compilando il seguente modello di rimborso.
Si fa presente che la Camera di Commercio ha facoltà di sospendere il pagamento di qualunque credito vantato dal contribuente nei confronti del medesimo ente se è stato notificato un atto di contestazione od irrogazione di sanzione anche se non definitivo, sino al momento in cui non intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto di contestazione od irrogazione.
Compensazioni
I contribuenti che non avessero richiesto, entro i termini di legge, il rimborso delle maggiori somme versate, possono comunque utilizzare, in sede di versamento con F24, entro il termine decennale di prescrizione del diritto annuale di cui all'art. 2946 del C.C., tali crediti in compensazione per il pagamento:
- del diritto annuale da versare alla stessa Camera di Commercio;
- di qualsiasi altro tributo.
ATTENZIONE!
- è compensabile il solo versamento effettuato con il codice tributo "3850"; non sono compensabili i versamenti effettuati con il codice tributo "3851" e "3852" (interessi e sanzioni) (risoluzione Agenzia Entrate n. 115/E del 23/05/03).
- non è ammesso l'utilizzo di crediti tributari erariali in compensazione di somme iscritte a ruolo dalla Camera di Commercio. Infatti ai sensi dell'art. 31 co.1 D.L.n. 78/2010, è possibile solo la compensazione tra imposte erariali; NON è quindi possibile l'utilizzo del mod. F24 accis (codice tributo RUOL) al fine di compensare crediti tributari erariali con cartelle di pagamento emesse dalle Camere di Commercio.
Compilazione modello F24 per effettuare una compensazione
nella casella "importi a credito versati" indicare l'importo versato erroneamente od in eccedenza;
nella casella "importi a debito versati" indicare l'importo per il quale si intende usufruire della compensazione.